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Legge n. 675 del 31 dicembre
1996
Art. 35. Trattamento illecito di dati
personali 2. 62 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui allarticolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni. 62 Comma così modificato dallart. 13, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. |
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